Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' inserito il seguente: "Art. 94-bis - (Concessione dei benefici ai recidivi). - 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta".

Testo vigente dal 7 dicembre 2005

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 74/2007

    Altra decisione
    9 marzo 2007

    Deve essere ordinata la restituzione al rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 94- bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'art. 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 251 del 2005, censurati, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevedono che i nuovi limiti di pena per l'accesso all'affidamento in prova in casi particolari del tossicodipendente o alcooldipendente si applichino anche ai condannati, recidivi reiterati, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 suddetta. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 94- bis è stato abrogato, con la conseguenza che il mutato quadro normativo rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo .

    Art. 25 cost. · Art. 444 c.p.p. · Art. 94-bis Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 8 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251~art8 · fonte su Normattiva