Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter: a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;

  • b)alla lettera b) dopo l'espiazione della meta' della pena;
  • c)alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni". Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' premesso il seguente: "01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, puo' essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di eta' purche' non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale". Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dai seguenti: "1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
  • a)donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lei convivente;
  • b)padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  • c)persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  • d)persona di eta' superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
  • e)persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, puo' essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni". Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale". Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "Art. 50-bis - (Concessione della semiliberta' ai recidivi). - 1. La semiliberta' puo' essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa". Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale". Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' aggiunto il seguente: "7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi piu' di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".

Testo vigente dal 7 dicembre 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 79/2007

    Ha colpito questo articolo
    16 marzo 2007

    Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., i commi 1 e 7- bis dell'art. 58- quater della legge 26 luglio 1975, n. 375, introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui non prevedono che i benefici penitenziari in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della legge suddetta, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti. Infatti, nell'ipotesi di una sopravveniente normativa che escluda dal beneficio una categoria di soggetti, l'applicazione della nuova restrizione a chi aveva maturato le condizioni per godere del beneficio rappresenta una brusca interruzione dell' iter rieducativo, alla quale non corrisponde un comportamento colpevole del condannato, con la conseguenza che l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, al di fuori di una concreta ponderazione dei valori coinvolti. - Sulle interruzioni del percorso riabilitativo determinate da sopravvenuta normativa che escluda dal beneficio determinate categorie di soggetti, v., citate, sentenze n. 257/2006, n. 137/1999 e n. 445/1997.

    Art. 58-quater Ordinamento penitenziario · Art. 7 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 257/2006

    Ha colpito questo articolo
    4 luglio 2006

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 30- quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. È applicabile il principio secondo cui allorché la condotta penitenziaria di un condannato abbia consentito di accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso rieducativo adeguato ad un certo beneficio, la innovazione legislativa che ne vieti la concessione, operando come un meccanismo di carattere ablativo, non fondato sulla condotta colpevole del condannato, e precludendo l'accesso a determinati benefici a chi, al momento dell'entrata in vigore di una legge restrittiva, già aveva realizzato tutte le condizioni per potere usufruire di essi, si pone in contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost. in quanto ostacola il raggiungimento della finalità rieducativa della pena. Infatti, negarne la concedibilità in assenza di una regressione comportamentale del condannato - tenuto conto della loro funzione "pedagogico-propulsiva", caratterizzata da una "progressione nella premialità" destinata ad interrompersi per "gravi comportamenti" indice della immeritevolezza del beneficio - contrasta con la stessa logica di progressività che muove l'intero programma trattamentale.

    Art. 30-quater Ordinamento penitenziario · Art. 7 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 35/2008

    Altra decisione
    21 febbraio 2008

    Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater , comma 7- bis , della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 27 Cost., nella parte in cui vieta la concessione per più d'una volta delle misure alternative alla detenzione ai soggetti riconosciuti recidivi reiterati con il titolo in esecuzione, senza tenere conto del grado di rieducazione raggiunto dall'interessato. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte, con la sentenza n. 79 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 58- quater , commi 1 e 7- bis , della legge n. 354 del 1975, introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti, sicché appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni. - Negli stessi termini, v., citate, ex multis , ordinanze nn. 266, 219 e 217/2007.

    Art. 27 cost. · Art. 99 c.p. · Art. 58-quater Ordinamento penitenziario · Art. 7 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251~art7 · fonte su Normattiva