Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter: a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
- b)alla lettera b) dopo l'espiazione della meta' della pena;
- c)alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni". Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' premesso il seguente: "01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, puo' essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di eta' purche' non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale". Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dai seguenti: "1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
- a)donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lei convivente;
- b)padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- c)persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- d)persona di eta' superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
- e)persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, puo' essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni". Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale". Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "Art. 50-bis - (Concessione della semiliberta' ai recidivi). - 1. La semiliberta' puo' essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa". Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale". Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' aggiunto il seguente: "7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi piu' di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
Testo vigente dal 7 dicembre 2005
