Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Art. 7 — Modifica all'articolo 2044 del codice civile

All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto e' esclusa. Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato e' dovuta una indennita' la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresi' conto della gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Testo vigente dal 3 maggio 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-04-26;36~art7 · fonte su Normattiva