Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Art. 6 — Modifiche all'articolo 628 del codice penale

All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
  • b)al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;
  • c)al quarto comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

Testo vigente dal 3 maggio 2019

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2019-04-26;36~art6 · fonte su Normattiva