All'articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Se vi e' stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135».
Testo vigente dal 13 marzo 2006
