Art. 7 — Esecuzione delle pene accessorie
[1]Nella esecuzione delle condanne a pene accessorie non prevedute dai codici penali militari, si intende sostituita:
[2]1° alla degradazione militare, la degradazione;
[3]2° alla destituzione, la rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2;
[4]3° alla dimissione, la rimozione;
[5]4° alla rimozione dal grado inflitta a ufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva e' superiore a tre anni, e negli altri casi la sospensione dall'impiego;
[6]5° alla rimozione dal grado, inflitta a sottufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva e' superiore a tre anni, e negli altri casi, la sospensione dal grado;
[7]6° alla rimozione dal grado, inflitta a graduati di truppa, la rimozione, se la pena principale detentiva superiore a un anno, e negli altri casi la sospensione dal grado.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva