Art. 7Esecuzione delle pene accessorie

[1]Nella esecuzione delle condanne a pene accessorie non prevedute dai codici penali militari, si intende sostituita:

[2]1° alla degradazione militare, la degradazione;

[3]2° alla destituzione, la rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2;

[4]3° alla dimissione, la rimozione;

[5]4° alla rimozione dal grado inflitta a ufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva e' superiore a tre anni, e negli altri casi la sospensione dall'impiego;

[6]5° alla rimozione dal grado, inflitta a sottufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva e' superiore a tre anni, e negli altri casi, la sospensione dal grado;

[7]6° alla rimozione dal grado, inflitta a graduati di truppa, la rimozione, se la pena principale detentiva superiore a un anno, e negli altri casi la sospensione dal grado.

Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art7 · fonte su Normattiva