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La durata dei corsi complementari, di cui all'art. 37 del decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione, e quella dei corsi di perfezionamento, di cui all'articolo 41 del decreto stesso, sostituito nell'art. 6 della presente legge, e' stabilita dal Ministero dell'aeronautica di volta in volta, al momento in cui i corsi vengono indetti, in relazione alle necessita' dei servizi aeronautici.

Testo in vigore dal 25 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-20;958~art1 · fonte del testo