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[1]L'ultimo periodo dell'art. 67 del decreto' commissariale 24 agosto 1924 e' sostituito dal seguente:
[2]« Uguale riduzione od aumento deve allora effettuarsi anche nei periodi di permanenza nel grado stabilito per l'avanzamento a scelta».
Testo in vigore dal 25 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
