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[1]L'art. 77 del decreto commissariale 24 agosto 1924 e' sostituito dal seguente:

[2]«Gli arruolati di leva sono classificati avieri di manovra fino a che non ottengano l'avanzamento ad avieri scelti, col quale grado passano a far parte della categoria governo, ove non siano destinati ad altre categorie, come e' appresso specificato.

[3]«Una aliquota degli avieri di manovra, scelta fra quelli che danno maggiore affidamento di buona riuscita, puo' essere avviata a seguire - senza obbligo di speciale vincolo di ferma - corsi speciali d'istruzione per avieri scelti, dattilografi e aiutanti di sanita', o per allievi aiuto specializzati delle categorie motoristi, montatori, armieri arteficieri, radioelettricisti, fotografi, automobilisti».

Testo in vigore dal 25 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-20;958~art15 · fonte del testo