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[1]L'art. 78 del decreto commissariale 24 agosto 1924 e' sostituito dal seguente:
[2]«Gli avieri di leva possono essere promossi al grado di aviere scelto, se idonei, dopo sei mesi di servizio, ad eccezione degli avieri di leva, allievi di corsi speciali per avieri scelti, dattilografi, aiutanti di sanita', ai quali, se idonei, puo' essere conferito il grado di aviere scelto al termine dei corsi speciali stessi, purche' abbiano compiuto tre mesi di servizio; e degli avieri di leva che abbiano frequentato corsi per aiuto specializzati delle categorie motoristi, montatori, armieri arteficieri, radioelettricisti, fotografi, automobilisti che saranno promossi avieri scelti dopo aver frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione pratico della durata di un mese.
[3]«Gli avieri scelti di governo potranno essere promossi primi avieri al compimento di 9 mesi di servizio, sempreche' abbiano almeno 3 mesi di anzianita' nel grado di aviere scelto».
Testo in vigore dal 25 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
