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[1]Sono applicabili ai militari della Regia aeronautica le disposizioni del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e le successive modificazioni, purche' le disposizioni stesse non siano in contrasto con quelle particolari dei militari della Regia aeronautica.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 20 giugno 1930 - Anno VIII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Balbo - Mosconi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 25 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-06-20;958~art18 · fonte del testo