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[1]I sottufficiali e i primi avieri appartenenti al personale volontario della Regia aeronautica possono essere promossi al grado superiore a scelta, quando posseggano speciali benemerenze di servizio o spiccate qualita' militari e professionali, abbiano compiuto il minimo di permanenza nel grado, prescritto dall'art. 65 del decreto commissariale 24 agosto 1924 quale risulta modificato dalla presente legge, siano compresi nei primi tre quinti del ruolo, e la Commissione permanente d'avanzamento giudichi che, per il complesso delle loro qualita', l'anticipata promozione di essi possa risultare di particolare vantaggio al servizio.
[2]Tali promozioni non dovranno pero' superare il quinto delle promozioni, che avranno luogo in ciascun grado; i promossi a scelta saranno intercalati seguendo l'ordine di ruolo tra i promossi ad anzianita' nella proporzione di uno a scelta e quattro ad anzianita'. In mancanza di promovibili a scelta, i posti riservati alla scelta saranno devoluti ai promovibili ad anzianita'.
[3]I sergenti maggiori ed i primi avieri, inoltre, per ottenere la promozione a scelta al grado superiore, dovranno avere frequentato con esito favorevole i corsi di cui agli articoli 37 e 41 del citato decreto commissariale 24 agosto 1924, modificati dalla presente legge.
Testo in vigore dal 25 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
