Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 30 del decreto commissariale 24 agosto 1924 viene aggiunto il seguente comma:

[2]«Il sottufficiale inviato in congedo a domanda, che non abbia richiesto, nel limite prescritto dall'articolo precedente, di essere ammesso all'impiego civile, o che vi abbia espressamente rinunciato, non puo' piu' accampare diritto a conseguire l'impiego stesso».

Testo in vigore dal 25 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-06-20;958~art3 · fonte del testo