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[1]All'art. 30 del decreto commissariale 24 agosto 1924 viene aggiunto il seguente comma:
[2]«Il sottufficiale inviato in congedo a domanda, che non abbia richiesto, nel limite prescritto dall'articolo precedente, di essere ammesso all'impiego civile, o che vi abbia espressamente rinunciato, non puo' piu' accampare diritto a conseguire l'impiego stesso».
Testo in vigore dal 25 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
