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[1]L'art. 42 del decreto' commissariale 24 agosto 1924 suddetto, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1276, e' sostituito dal seguente:

[2]« I marescialli di 3ª classe sono promossi, se idonei, marescialli di 2ª, dopo una permanenza minima nel grado di almeno tre anni.

[3]« Per i piloti tale permanenza e' ridotta a due anni».

Testo in vigore dal 25 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-20;958~art7 · fonte del testo