Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. 349 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il secondo ed il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sono sostituiti dai seguenti: "Fanno inoltre parte del Consiglio superiore di sanita': due giureconsulti; un direttore generale della sanita' militare ed un ufficiale generale designati dal Ministero della difesa; un direttore generale designato dal Ministero dei lavori pubblici; cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, della pubblica istruzione e dell'Istituto centrale di statistica; ventisette docenti universitari dei quali quattro in igiene e medicina preventiva, due in medicina generale, uno in parassitologia, uno in fisiologia, uno in patologia generale, uno in chirurgia generale, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in neuropsichiatria, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia, uno in virologia, uno in radiologia e radiobiologia, uno in idroclimatologia, uno in oculistica, uno in otorinolaringoiatria, uno in medicina legale e delle assicurazioni, uno in stomatologia, uno in endocrinologia, uno in oncologia, uno in microbiologia, uno in statistica sanitaria; cinque docenti universitari dei quali uno in chimica, uno in chimica farmaceutica, uno in farmacologia, uno in biochimica ed uno in fisica; tre docenti universitari in medicina veterinaria, particolarmente esperti in igiene veterinaria, zooprofilassi ed ispezione degli alimenti; due ufficiali sanitari capi ufficio di igiene; due presidenti di amministrazione ospedaliera; due sovraintendenti o direttori sanitari di ospedale regionale; un medico condotto; un farmacista esercente; un direttore di mattatoio comunale; due docenti universitari in ingegneria sanitaria; due ingegneri o architetti esperti in costruzioni ospedaliere; un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. La nomina dei membri di cui al presente articolo avverra' con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita', per un periodo di tre anni; i membri sono riconfermabili". "All'inizio di ciascun triennio possono essere nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita', otto membri scelti tra coloro che abbiano conseguito benemerenze nel campo della sanita' pubblica".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-08;203~art1 · fonte del testo