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L'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, e' sostituito dal seguente: "Le adunanze dell'assemblea generale del consiglio superiore sono tenute per sessioni ordinarie semestrali; le adunanze di ciascuna sezione o dei rispettivi comitati sono tenute almeno una volta al mese".
Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
