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L'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, e' sostituito dal seguente: "Le adunanze dell'assemblea generale del consiglio superiore sono tenute per sessioni ordinarie semestrali; le adunanze di ciascuna sezione o dei rispettivi comitati sono tenute almeno una volta al mese".

Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;203~art3 · fonte del testo