Il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato e' sostituito dal seguente: "La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. Le denuncia degli impianti gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione".

Testo vigente dal 26 maggio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-05-11;302~art2 · fonte del testo