L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, e' cosi' modificato, "Il collegio dei revisori e' composto di cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri. Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica. I componenti del collegio dei revisori che si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' previste al n. 5) dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilita'.

Testo vigente dal 6 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-18;40~art1 · fonte su Normattiva