Il collegio dei revisori dei conti e' composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

  • a)un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, con funzioni di presidente;
  • b)un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • c)un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;
  • d)due membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio nazionale del notariato anche tra i propri componenti. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Il collegio dei revisori dei conti rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I componenti nominati su designazione del Consiglio nazionale del notariato rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio che li ha designati. I revisori dei conti esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Testo vigente dal 24 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art10 · fonte su Normattiva