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I veicoli a braccia o con ausilio meccanico sono soggetti alle disposizioni previste all'articolo 39 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, nonche' alle relative norme di esecuzione, in quanto applicabili. Le disposizioni di cui al precedente comma entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 20 aprile 1973
