Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1973 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 febbraio 1973, n. 59.
Abrogato dal 20 aprile 1973
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1973 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 febbraio 1973, n. 59.
Abrogato dal 20 aprile 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1963 al 20 aprile 1973. 52 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I veicoli a braccia o con ausilio meccanico sono soggetti alle disposizioni previste all'articolo 39 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, nonche' alle relative norme di esecuzione, in quanto applicabili. Le disposizioni di cui al precedente comma entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1973, N. 59.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-11;142~art3 · fonte del testo