All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' aggiunto il seguente comma: "Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1 luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali".

Testo vigente dal 17 maggio 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-04-27;231~art5 · fonte su Normattiva