All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' aggiunto il seguente comma: "Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1 luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali".
Testo vigente dal 17 maggio 1962
