Il tasso d'interesse per il pagamento rateale del prezzo degli alloggi fissato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' stabilito nella misura del cinque per cento. Il prezzo di cessione non puo' essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato. La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sara' effettuata, nel caso di apporti in danaro, al valore nominale e, nel caso di apporto di natura reale, mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della Commissione provinciale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Testo vigente dal 17 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-27;231~art6 · fonte su Normattiva