Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1973 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Coloro che alla data del 20 dicembre 1971 prestavano, senza demerito, la loro opera da almeno due anni con rapporto individuale e diretto nell'Amministrazione della difesa come addetti alle lavorazioni o ai servizi generali, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, sono ammessi a concorsi riservati per l'assunzione ad operaio di detto Ministero. A tali concorsi sono altresi' ammessi gli operai dipendenti dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa in mansioni salariali diverse da quella di manovale. Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma occorre il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, modificato dallo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ad eccezione del limite massimo di eta'.

Testo in vigore dal 20 giugno 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-06-06;313~art4 · fonte su Normattiva