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La norma dell'articolo 64, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e' applicabile, anche oltre i limiti dei contingenti previsti dall'articolo stesso, a coloro che alla data del 20 dicembre 1971 prestavano da almeno due anni la loro opera senza demerito, con rapporto individuale nell'Amministrazione della difesa, anche se non retribuiti con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa di detto Ministero, nonche' al personale dipendente dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa in mansioni impiegatizie. Per la decorrenza giuridica delle assunzioni effettuate ai sensi del precedente comma e per i successivi collocamenti in ruolo si applicano le disposizioni rispettivamente del terzo e sesto comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. In corrispondenza delle assunzioni di cui al presente articolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.
Testo in vigore dal 20 giugno 1973 al 6 settembre 1975
