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Il periodo in cui il personale assunto ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 ha prestato la sua opera nelle condizioni dagli articoli stessi previste e per il quale non siano stati versati contributi assicurativi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' riscattabile, agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi, rispettivamente, dello articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Le disposizioni contenute nel precedente comma sono estese al personale assunto in applicazione dell'articolo 64, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480. A favore del personale, e suoi aventi causa, che, per ragioni di eta' o per altri motivi, non ottenga l'assunzione prevista dagli articoli 4 e 5, l'Amministrazione della difesa provvede alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, relativamente alla attivita' svolta nelle condizioni di cui agli articoli predetti, per la quale non siano stati versati contributi assicurativi. I contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale sono determinati secondo le norme della predetta assicurazione considerando la paga iniziale che gli interessati avrebbero percepito se avessero prestato servizio come dipendenti dello Stato, nella categoria degli operai qualificati.

Testo in vigore dal 20 giugno 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;313~art6 · fonte su Normattiva