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Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per la difesa, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno nell'anno stesso a seguito di collocamento a riposo per eta' nel ruolo e, limitatamente alle categorie degli operai specializzati, qualificati e comuni, anche nell'anno successivo, nonche' alle vacanze che si sono formate nell'anno precedente in tutte le categorie, compresa quella dei capi operai, per cause diverse dal collocamento a riposo per eta', sia il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie medesime, sia le relative qualifiche di mestiere. Le vacanze comunque non utilizzate negli anni precedenti sono portate in aumento al numero dei posti disponibili determinato ai sensi del primo comma. Con proprio decreto, qualora esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro per la difesa puo' disporre che tutti o parte dei posti come sopra determinati, vengano portati in aumento della dotazione, organica delle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro ruolo. Le nomine ad operaio nelle diverse categorie dei ruoli delle lavorazioni e del personale dei servizi generali decorrono, agli effetti giuridici, da data non anteriore a quella delle vacanze che si saranno verificate nei ruoli stessi e, agli effetti economici, dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni.
Testo in vigore dal 20 giugno 1973 al 9 ottobre 2010
