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Coloro che comunque prestino la loro opera presso il Ministero della sanita' e nell'interesse dello stesso da data non successiva al 1 aprile 1962, sono collocati, con effetto dal 1 gennaio 1964, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, nella qualifica di operaio comune. Per ottenere il collocamento di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008
