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All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto mediante la riduzione dello stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario 1963-64 nel capitolo n. 32, e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;402~art3 · fonte del testo