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L'imposta generale sull'entrata per il commercio del cacao in grani non torrefatto, delle bucce e delle pellicole di cacao, del cacao in grani torrefatto non decorticato; del cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta od in polvere; del burro di cacao e della polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento e' dovuta una volta tanto nella misura del 10 per cento ed e' liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti anzidetti, calcolato a norma dello articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762. L'imposta assolta a norma del precedente comma e' comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i prodotti elencati nel comma stesso.

Testo in vigore dal 21 ottobre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-01;684~art2 · fonte del testo