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L'articolo 2 della legge 25 maggio 1954, n. 291, e' modificato come segue: "Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di cacao in grani, non torrefatto avverra' nella seguente misura: chilogrammi quaranta di burro di cacao; chilogrammi quaranta di polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, soggetti, in caso di mancata riesportazione, alla imposta di consumo corrispondente; chilogrammi tredici di bucce e pellicole; chilogrammi sette per perdite, terriccio, semiguasti o calo peso di torrefazione".
Testo in vigore dal 21 ottobre 1969 al 22 dicembre 2008
