L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329, e' da intendersi nel senso che sia le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto sia quelle intercategoriali dei lavoratori avranno in seno al consiglio di amministrazione due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative.

Testo vigente dal 7 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-01-12;6~art5 · fonte su Normattiva