I numeri 5) e 6) dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, numero 1664, sono sostituiti dai seguenti: "5) il presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia o un suo delegato, e il presidente dell'associazione tra le case di spedizione, spedizionieri e agenti marittimi della provincia di Venezia o un suo delegato;

  • 6)i due rappresentanti delle organizzazioni sindacali intercategoriali dei lavoratori, che fanno parte del consiglio di amministrazione".

Testo vigente dal 7 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-01-12;6~art4 · fonte su Normattiva