Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, la parola: "3.500" e' sostituita dall'altra: "3.850". Dopo il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, e' inserito il comma seguente: "6.1. Al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono concessi, in relazione alle operazioni di pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, contributi straordinari di lire 70.000 milioni per il 1984, di lire 49.000 milioni per il 1985 e di lire 49.000 milioni per il 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per gli anni medesimi".

Testo vigente dal 20 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;469~art2 · fonte su Normattiva