Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, nel testo sostituito con la legge 23 dicembre 1983, n. 732, e' sostituito dal seguente: "4. Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici, nonche', per il solo anno 1984, il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato con istituti di credito anche di diritto pubblico, per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai precedenti commi". Il comma 6 dell'articolo 3 del richiamato decreto-legge n. 103 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 230 del 1983, e' sostituito dal seguente: "6. Per il pagamento del contributo di cui al precedente comma 5, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 10.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987".

Testo vigente dal 20 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;469~art1 · fonte su Normattiva