Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, e' aggiunto il seguente: "In presenza di uno squilibrio della gestione del Fondo accertato, anche in corso d'anno, attraverso le periodiche verifiche del collegio dei sindaci, e nel caso in cui le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici non abbiano raggiunto accordi idonei a ristabilire l'equilibrio della gestione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentite le predette rappresentanze sindacali nazionali, adotta le misure idonee a ristabilire il suddetto equilibrio della gestione".

Testo vigente dal 20 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;469~art8 · fonte su Normattiva