Il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, e' sostituito dal seguente: "13. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, e' sostituita dalla seguente: "b) ad assicurare ai lavoratori portuali presenti in porto e non avviati al lavoro per mancanza di traffico le prestazioni economiche fissate dagli accordi fra le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali; "".
Testo vigente dal 20 agosto 1984
