Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione

Art. 13 — Interpretazione autentica dell'articolo 147, lettera b), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

Per riserve e saldi destinati alle coperture di specifici oneri e passivita', di cui alle disposizioni in epigrafe, devono intendersi anche i fondi mutualistici e di previdenza costituiti dalle societa' cooperative e loro consorzi in esecuzione dell'ultimo comma dell'articolo 2536 del codice civile.

Testo vigente dal 6 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-17;127~art13 · fonte su Normattiva