Art. 20 — Rappresentanza cooperativa nel comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro
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Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e successive modifiche, e' aggiunto, dopo il numero 4), il seguente: "5) da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche".
Testo in vigore dal 6 aprile 1971 al 6 marzo 1985
