[1]L'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:
[2](Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione)
[3]"La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi".
Testo vigente dal 6 aprile 1971
