Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione

Art. 9 — Interpretazione autentica della natura delle ispezioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche

Le ispezioni ordinarie non sono atti economici, per cui il relativo contributo obbligatorio, disposto dall'articolo in epigrafe, e' esente da ogni e qualsiasi imposta e tassa.

Testo vigente dal 6 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-17;127~art9 · fonte su Normattiva