Il termine di cinque anni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e' elevato a sette anni.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
Il termine di cinque anni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e' elevato a sette anni.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;435~art2 · fonte su Normattiva