Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e' sostituito dal seguente: "Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale:

  • a)per l'esercizio di attivita' industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli impieghi ordinari;
  • b)per l'apprestamento di servizi e di infrastrutture;
  • c)per la realizzazione di istituzioni di protezione sociale".

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;435~art3 · fonte su Normattiva