Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e' sostituito dal seguente: "Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale:
- a)per l'esercizio di attivita' industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli impieghi ordinari;
- b)per l'apprestamento di servizi e di infrastrutture;
- c)per la realizzazione di istituzioni di protezione sociale".
Testo vigente dal 20 aprile 1968
