I termini di cui all'articolo 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, sono ridotti da dieci a cinque giorni.
Testo vigente dal 30 novembre 1967
I termini di cui all'articolo 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, sono ridotti da dieci a cinque giorni.
Testo vigente dal 30 novembre 1967
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1091~art2 · fonte su Normattiva