Il conservatore, oltre ai registri di cui agli articoli 2678 e 2679 del codice civile, deve tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'articolo 16. Le annotazioni previste dalla legge sono eseguite in calce alle note originali di cui all'articolo 2664 del codice civile mediante indicazione della natura, della data e del numero particolare della formalita' di annotazione.

Testo vigente dal 6 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art19 · fonte su Normattiva