L'articolo 2679 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2679 - (Altri registri da tenersi dal conservatore). - Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
- 1)per le trascrizioni;
- 2)per le iscrizioni;
- 3)per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge".
Testo vigente dal 6 marzo 1985
