L'articolo 2679 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2679 - (Altri registri da tenersi dal conservatore). - Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:

  • 1)per le trascrizioni;
  • 2)per le iscrizioni;
  • 3)per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge".

Testo vigente dal 6 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art11 · fonte su Normattiva