Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 1985 al 17 agosto 1996. Leggi il testo vigente →
Per ogni ispezione ipotecaria il richiedente deve presentare alla conservatoria apposita richiesta su moduli a stampa forniti dall'Amministrazione finanziaria. La richiesta deve contenere l'indicazione delle generalita' delle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle societa', anche semplici, e delle associazioni non riconosciute. La conservatoria rilascia al richiedente l'elenco delle formalita' riguardanti il nominativo richiesto, con l'indicazione delle rispettive annotazioni eventualmente eseguite. Per le formalita' non ancora registrate e' consentita l'ispezione sulle note presentate. Il richiedente puo' in ogni caso avere in visione la nota originale o il titolo. Il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'articolo 16 potra' autorizzare le ispezioni anche mediante interrogazione a distanza direttamente sugli elaboratori elettronici utilizzati dalle conservatorie, stabilendone le modalita' e le caratteristiche tecniche.
Testo in vigore dal 6 marzo 1985 al 17 agosto 1996
