I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalita' telematiche.

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art23 · fonte su Normattiva