I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia; sotto ogni altro riguardo essi dipendono dal Ministero delle finanze.

Testo vigente dal 6 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art25 · fonte su Normattiva