Il Ministero delle finanze e' responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano al Ministero delle finanze, nel caso di responsabilita' senza dolo o colpa grave del conservatore, le norme dell'articolo 111 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 5 febbraio 1983
